Le farmacie online, secondo il decreto del 6 luglio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2016, per poter vendere on line i farmaci SOP e OTC, dovranno essere autorizzate dal Ministero della Salute e dovranno esibire su ciascuna pagina del loro sito web il Logo Identificativo Nazionale per la vendita SOP e OTC.
Chi può richiedere il bollino per le farmacie on line?
Finalmente, dopo un lungo periodo di incertezza, la notizia è apparsa ieri sul sito del Ministero della Salute e riguarda tutte le farmacie, gli esercizi commerciali e le parafarmacie che desiderano vendere online i medicinali SOP (Senza Obbligo di Prescrizione) e i farmaci da banco detti anche OTC (Over The Counter) della Grande distribuzione organizzata. Questo genere di farmaci è solitamente indicato per disturbi di lieve entità che sono curabili in poco tempo e non necessitano dell'intervento medico.
Il regolamento europeo n. 699/201 fornisce il modello del Logo Identificativo Nazionale per le farmacie online e tutte le indicazioni tecniche per il corretto utilizzo di questo.
Sono considerati autentici solo i loghi che corrispondono esattamente a quanto stabilito dalla normativa europea e autorizzate dalle autorità territroiali competenti.
Come avviare la vendita on line di SOP e OTC e richiedere il logo per le farmacie online
La procedura per avviare un'attività alla vendita di farmaci online è divisa in due fasi consecutive:
- Richiesta dell'autorizzazione alle autorità territoriali competenti individuate dalla legislazione della regione o della provincia autonoma: tale procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita di farmaci online è regolamentata da modalità e termini stabiliti dalle suddette autorità;
- Registrazione nell'elenco delle attività autorizzate alla vendita SOP e OTC e richiesta del bollino per le farmacie online: questa procedura è curata direttamente dal Ministero della salute